Art. 184
Informazioni supplementari in caso di assicurazione non vita offerta in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi
In vigore dal 25 nov 2009
Informazioni supplementari in caso di assicurazione non vita offerta in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi
1. Quando un’assicurazione non vita è presentata in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, il contraente, prima della sottoscrizione di qualsiasi impegno, deve essere informato del nome dello Stato membro in cui è situata la sede o, se del caso, la succursale con cui sarà stipulato il contratto.
Se al contraente vengono forniti documenti, in essi figura l’informazione di cui al primo comma.
Gli obblighi prescritti al primo e secondo comma non riguardano i grandi rischi.
2. Sul contratto o qualsiasi altro documento che concede la copertura, nonché sulla proposta di assicurazione qualora essa vincoli il contraente, deve essere indicato l’indirizzo della sede ed eventualmente della succursale dell’impresa di assicurazione non vita che concede la copertura.
Gli Stati membri possono esigere che nei documenti citati al primo comma del presente paragrafo figurino altresì il nome e l’indirizzo del rappresentante dell’impresa di assicurazione non vita di cui all’, paragrafo 2, lettera a).
Storico versioni
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