Art. 186

Termine di rinuncia

In vigore dal 25 nov 2009
Termine di rinuncia 1.   Gli Stati membri prevedono che i contraenti di un contratto di assicurazione vita individuale dispongano di un termine tra i quattordici e i trenta giorni dal momento in cui sono informati che il contratto è concluso per rinunciare agli effetti del contratto. La notifica della rinuncia al contratto da parte del contraente ha l’effetto di liberarlo in futuro da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto. Gli altri effetti giuridici e le condizioni della rinuncia sono disciplinati dalla legge applicabile al contratto, in particolare per quanto riguarda le modalità secondo le quali il contraente è informato della conclusione del contratto. 2.   Gli Stati membri possono decidere di non applicare il paragrafo 1 nei seguenti casi: a) nel caso di contratti di durata pari o inferiore a sei mesi; b) allorché, considerate la situazione del contraente o le circostanze in cui il contratto è stato concluso, il contraente non necessiti di una tutela speciale. Nelle rispettive legislazioni, gli Stati membri specificano se si avvalgono dell’opzione di cui al primo comma.
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Termine di rinuncia (Art. 186 Direttiva (UE) 2009/138) — Testo vigente | Portale Normativo