Art. 185
Informazioni per i contraenti
In vigore dal 25 nov 2009
Informazioni per i contraenti
1. Prima della conclusione del contratto di assicurazione vita, al contraente devono essere comunicate almeno le informazioni di cui ai paragrafi da 2 a 4.
2. Sono comunicate le seguenti informazioni relative all’impresa di assicurazione vita:
a)
denominazione o ragione sociale dell’impresa e forma giuridica;
b)
nome dello Stato membro dove è stabilita la sede e, se del caso, la succursale con la quale sarà concluso il contratto;
c)
l’indirizzo della sede e, se del caso, della succursale con la quale sarà concluso il contratto;
d)
un riferimento concreto alla relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria di cui all’, che consenta al contraente di accedere facilmente a tali informazioni.
3. Sono comunicate le seguenti informazioni relative all’impegno:
a)
la definizione di ciascuna garanzia ed opzione;
b)
la durata del contratto;
c)
le modalità di scioglimento del contratto;
d)
le modalità e la durata di versamento dei premi;
e)
le modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili;
f)
l’indicazione del valore di riscatto e del valore di riduzione nonché della misura delle relative garanzie;
g)
le informazioni sui premi relativi a ciascuna garanzia, principale o complementare, qualora siffatte informazioni risultino appropriate;
h)
per i contratti collegati a quote di fondi, la definizione delle quote alle quali le prestazioni sono collegate;
i)
l’indicazione della natura delle attività sottostanti dei contratti collegati a quote di fondi;
j)
le modalità di esercizio del diritto di rinuncia;
k)
le informazioni generali relative al regime fiscale applicabile al tipo di polizza;
l)
le disposizioni relative all’esame dei reclami dei contraenti, degli assicurati o dei beneficiari del contratto, in merito al contratto, compresa l’eventuale esistenza di un organo incaricato di esaminare i reclami, fatta salva la possibilità di promuovere un’azione giudiziaria;
m)
la legge applicabile al contratto qualora le parti non abbiano la libertà di scelta o, qualora le parti siano libere di scegliere la legge applicabile, la legge che l’impresa di assicurazione vita propone di scegliere.
4. Sono altresì fornite informazioni specifiche intese a garantire un’adeguata comprensione dei rischi sottostanti il contratto assunti dal contraente.
5. Il contraente deve essere tenuto informato per tutta la vigenza del contratto di qualsiasi modifica relativa alle seguenti informazioni:
a)
le condizioni generali e speciali di polizza;
b)
la denominazione o ragione sociale dell’impresa di assicurazione vita, la forma giuridica o l’indirizzo della sede e, se del caso, della succursale con la quale è stato concluso il contratto;
c)
tutte le informazioni di cui al paragrafo 3, lettere da d) a j) in caso di modifiche alle condizioni di polizza o alla legge applicabile al contratto;
d)
ogni anno, informazioni circa la situazione della partecipazione agli utili;
Qualora, in relazione all’offerta o alla stipulazione di un contratto di assicurazione vita, l’assicuratore comunichi dati concernenti l’ammontare di eventuali pagamenti di cui sopra che esulano dai pagamenti concordati per contratto, l’assicuratore fornisce al contraente un modello di calcolo nel quale il potenziale pagamento alla scadenza è determinato applicando la base per il calcolo del premio a partire da tre tassi d’interesse diversi. Tale procedura non si applica alle assicurazioni e ai contratti a termine. L’assicuratore informa il contraente, in modo chiaro e comprensibile, che il modello di calcolo è semplicemente uno schema computazionale basato su ipotesi teoriche e che il contraente non desume alcuna obbligazione contrattuale da tale modello.
Nel caso di assicurazione con partecipazione agli utili, l’assicuratore trasmette annualmente al contraente una comunicazione scritta sulla situazione dei crediti del contraente, compresa la partecipazione agli utili. Inoltre, qualora l’assicuratore abbia fornito dati sulla potenziale evoluzione futura della partecipazione agli utili, l’assicuratore informa il contraente in merito alle differenze esistenti tra l’evoluzione realmente verificatasi e i dati iniziali.
6. Le informazioni di cui ai paragrafi da 2 a 5 sono formulate per iscritto con chiarezza e precisione e sono redatte in una lingua ufficiale dello Stato membro dell’impegno.
Tuttavia tali informazioni possono essere redatte in un’altra lingua se il contraente lo richiede e la legislazione dello Stato membro lo permette o se il contraente è libero di scegliere la legge applicabile.
7. Lo Stato membro dell’impegno può prescrivere alle imprese di assicurazione vita di trasmettere informazioni supplementari rispetto a quelle elencate ai paragrafi da 2 a 5 soltanto se esse sono necessarie alla comprensione effettiva degli elementi essenziali dell’impegno da parte del contraente.
8. Le modalità di attuazione dei paragrafi da 1 a 7 sono adottate dallo Stato membro dell’impegno.
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