Art. 182

Assicurazione vita

In vigore dal 25 nov 2009
Assicurazione vita Gli Stati membri non prescrivono l’approvazione preventiva o la comunicazione sistematica delle condizioni generali e speciali delle polizze di assicurazione, delle tariffe, delle basi tecniche, utilizzate in particolare per il calcolo delle tariffe e delle riserve tecniche, nonché dei formulari ed altri stampati che l’impresa di assicurazione vita intende utilizzare nei propri rapporti con i contraenti. Tuttavia, unicamente allo scopo di controllare il rispetto delle disposizioni nazionali relative ai principi attuariali, lo Stato membro di origine può esigere la comunicazione sistematica delle basi tecniche utilizzate in particolare per il calcolo delle tariffe e delle riserve tecniche. Tali requisiti non costituiscono per l’impresa di assicurazione una condizione preliminare per l’esercizio delle sue attività.
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Assicurazione vita (Art. 182 Direttiva (UE) 2009/138) — Testo vigente | Portale Normativo