Art. 180

Interesse generale

In vigore dal 25 nov 2009
Interesse generale Né lo Stato membro in cui il rischio è situato né lo Stato membro dell’impegno possono impedire al contraente di sottoscrivere un contratto concluso con un’impresa di assicurazione autorizzata alle condizioni di cui all’, a condizione che la conclusione del contratto non sia in contrasto con le disposizioni di legge di interesse generale in vigore nello Stato membro in cui il rischio è situato o nello Stato membro dell’impegno.
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Interesse generale (Art. 180 Direttiva (UE) 2009/138) — Testo vigente | Portale Normativo