Art. 179
Obblighi correlati
In vigore dal 25 nov 2009
Obblighi correlati
1. Le imprese di assicurazione non vita possono offrire e sottoscrivere contratti di assicurazione obbligatoria secondo quanto disposto dal presente articolo.
2. Ove uno Stato membro imponga l’obbligo di contrarre un’assicurazione, un contratto di assicurazione soddisfa tale obbligo solo qualora sia conforme alle disposizioni specifiche relative a detta assicurazione previste da tale Stato membro.
3. Quando, in uno Stato membro che impone un obbligo di assicurazione, l’impresa di assicurazione deve dichiarare ogni cessazione di garanzia alle autorità di vigilanza, tale cessazione è opponibile ai terzi lesi soltanto alle condizioni previste da tale Stato membro.
4. Ogni Stato membro comunica alla Commissione i rischi per i quali la sua legislazione impone un obbligo di assicurazione, indicando quanto segue:
a)
le disposizioni di legge specifiche relative a tale assicurazione;
b)
gli elementi che devono figurare nell’attestato che l’impresa di assicurazione non vita deve rilasciare all’assicurato, quando tale Stato esige una prova che è stato rispettato l’obbligo di assicurazione.
Uno Stato membro può chiedere che gli elementi di cui al primo comma, lettera b), comprendano una dichiarazione dell’impresa di assicurazione che il contratto è conforme alle disposizioni specifiche relative a tale assicurazione.
La Commissione pubblica gli elementi di cui al primo comma, lettera b), nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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