Art. 177
Trattamento riservato dai paesi terzi alle imprese di assicurazione e di riassicurazione comunitarie
In vigore dal 25 nov 2009
Trattamento riservato dai paesi terzi alle imprese di assicurazione e di riassicurazione comunitarie
1. Gli Stati membri informano la Commissione delle difficoltà di carattere generale che incontrano le loro imprese di assicurazione o di riassicurazione stabilendosi ed esercitando in un paese terzo, ovvero continuandovi le loro attività.
2. Periodicamente, la Commissione presenta una relazione al Consiglio in cui esamina il trattamento delle imprese di assicurazione o di riassicurazione autorizzate nella Comunità nei paesi terzi relativamente a quanto segue:
a)
lo stabilimento nei paesi terzi di imprese di assicurazione o di riassicurazione autorizzate nella Comunità;
b)
l’acquisizione di partecipazioni in imprese di assicurazione o di riassicurazione di questi paesi;
c)
l’esercizio dell’attività di assicurazione o riassicurazione quando vi si sono stabilite;
d)
la prestazione transfrontaliera di servizi assicurativi o riassicurativi dalla Comunità verso questi paesi.
La Commissione presenta tali relazioni al Consiglio, corredate eventualmente di proposte o raccomandazioni adeguate.
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