Art. 175

Accordi con paesi terzi

In vigore dal 25 nov 2009
Accordi con paesi terzi 1.   La Commissione può presentare al Consiglio proposte per negoziare accordi con uno o più paesi terzi in merito alle modalità di esercizio della vigilanza su: a) imprese di riassicurazione di paesi terzi che esercitano attività riassicurative nella Comunità; b) imprese di riassicurazione comunitarie che esercitano attività riassicurative in un paese terzo. 2.   Gli accordi di cui al paragrafo 1 mirano a garantire, in condizioni di equivalenza delle norme prudenziali, un accesso effettivo al mercato per le imprese di riassicurazione stabilite sul territorio di ciascuna delle parti e a provvedere al riconoscimento reciproco delle norme e prassi in materia di vigilanza sulla riassicurazione. Essi mirano inoltre a permettere: a) alle autorità di vigilanza degli Stati membri di ottenere le informazioni necessarie per la vigilanza delle imprese di riassicurazione aventi la sede nella Comunità e che esercitano la propria attività nel territorio di paesi terzi interessati; b) alle autorità di vigilanza dei paesi terzi di ottenere le informazioni necessarie per la vigilanza delle imprese di riassicurazione aventi la sede nel loro territorio e che esercitano la propria attività nella Comunità. 3.   Fatto salvo l’, paragrafi 1 e 2, del trattato, la Commissione, assistita dal comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali, esamina il risultato dei negoziati di cui al paragrafo 1 del presente articolo e la situazione che ne consegue.
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Accordi con paesi terzi (Art. 175 Direttiva (UE) 2009/138) — Testo vigente | Portale Normativo