Art. 175 · Accordi con paesi terzi

Art. 175

Accordi con paesi terzi

In vigore dal 25 nov 2009
Accordi con paesi terzi 1.   La Commissione può presentare al Consiglio proposte per negoziare accordi con uno o più paesi terzi in merito alle modalità di esercizio della vigilanza su: a) imprese di riassicurazione di paesi terzi che esercitano attività riassicurative nella Comunità; b) imprese di riassicurazione comunitarie che esercitano attività riassicurative in un paese terzo. 2.   Gli accordi di cui al paragrafo 1 mirano a garantire, in condizioni di equivalenza delle norme prudenziali, un accesso effettivo al mercato per le imprese di riassicurazione stabilite sul territorio di ciascuna delle parti e a provvedere al riconoscimento reciproco delle norme e prassi in materia di vigilanza sulla riassicurazione. Essi mirano inoltre a permettere: a) alle autorità di vigilanza degli Stati membri di ottenere le informazioni necessarie per la vigilanza delle imprese di riassicurazione aventi la sede nella Comunità e che esercitano la propria attività nel territorio di paesi terzi interessati; b) alle autorità di vigilanza dei paesi terzi di ottenere le informazioni necessarie per la vigilanza delle imprese di riassicurazione aventi la sede nel loro territorio e che esercitano la propria attività nella Comunità. 3.   Fatto salvo l’, paragrafi 1 e 2, del trattato, la Commissione, assistita dal comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali, esamina il risultato dei negoziati di cui al paragrafo 1 del presente articolo e la situazione che ne consegue.
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