Art. 176
Informazioni da parte degli Stati membri alla Commissione
In vigore dal 25 nov 2009
Informazioni da parte degli Stati membri alla Commissione
Le autorità di vigilanza degli Stati membri informano la Commissione e le autorità di vigilanza degli altri Stati membri di ogni autorizzazione accordata ad un’impresa figlia diretta o indiretta di una o più imprese madri disciplinate dal diritto di un paese terzo.
Dette informazioni comprendono anche indicazioni sulla struttura del gruppo interessato.
Quando un’impresa soggetta alla legislazione di un paese terzo acquisisce una partecipazione in un’impresa di assicurazione o di riassicurazione autorizzata nella Comunità atta a rendere tale impresa di assicurazione o di riassicurazione impresa figlia di tale impresa del paese terzo, le autorità di vigilanza dello Stato membro di origine informano la Commissione e le autorità di vigilanza degli altri Stati membri.
Storico versioni
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