Art. 174

Principio e condizioni di esercizio dell’attività riassicurativa

In vigore dal 25 nov 2009
Principio e condizioni di esercizio dell’attività riassicurativa Nessuno Stato membro applica alle imprese di riassicurazione di paesi terzi, per quanto riguarda l’accesso all’attività riassicurativa e il relativo esercizio sul suo territorio, disposizioni che procurino loro un trattamento più favorevole rispetto alle imprese di riassicurazione aventi la sede in quello Stato membro.
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Principio e condizioni di esercizio dell’attività riassicurativa (Art. 174 Direttiva (UE) 2009/138) — Testo vigente | Portale Normativo