Art. 173
Divieto di impegno di attività
In vigore dal 25 nov 2009
Divieto di impegno di attività
Gli Stati membri non mantengono in vigore né introducono per la costituzione di riserve tecniche un sistema di accantonamenti lordi con impegno di attività a garanzia delle riserve premi e per sinistri ancora da pagare alla chiusura dell’esercizio, qualora il riassicuratore sia un’impresa di assicurazione o di riassicurazione di un paese terzo situata in un paese il cui regime di solvibilità sia considerato equivalente a quello fissato dalla presente direttiva in conformità all’.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2009:138:oj#art-173