Art. 169
Separazione delle attività di assicurazione vita e non vita
In vigore dal 25 nov 2009
Separazione delle attività di assicurazione vita e non vita
1. Le succursali di cui alla presente sezione non possono cumulare nel territorio dello stesso Stato membro l’esercizio delle attività di assicurazione vita e non vita.
2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono prevedere che le succursali di cui alla presente sezione, che alle pertinenti date previste all’, paragrafo 5, primo comma, praticavano il cumulo di queste due attività sul territorio di uno Stato membro, possano continuare a praticarvi tale cumulo purché adottino per ciascuna delle suddette attività una gestione distinta, conformemente all’.
3. Gli Stati membri che ai sensi dell’, paragrafo 5, secondo comma hanno obbligato le imprese stabilite sul loro territorio a porre fine al cumulo delle attività che tali imprese praticavano alle pertinenti date previste all’, paragrafo 5, primo comma, devono imporre tale obbligo anche alle succursali di cui alla presente sezione stabilite sul loro territorio e che praticano il cumulo.
Gli Stati membri possono prevedere che le succursali di cui alla presente sezione, la cui sede pratica il cumulo e che, alle date previste all’, paragrafo 5, primo comma, esercitavano sul territorio di uno Stato membro soltanto le attività di assicurazione vita, possano proseguirvi le loro attività. Ove un’impresa intenda esercitare le attività di assicurazione non vita su tale territorio, essa può esercitare le attività di assicurazione vita soltanto attraverso un’impresa figlia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2009:138:oj#art-169