Art. 167
Vantaggi per le imprese autorizzate in più Stati membri
In vigore dal 25 nov 2009
Vantaggi per le imprese autorizzate in più Stati membri
1. Le imprese che hanno richiesto od ottenuto l’autorizzazione in più Stati membri, possono richiedere i seguenti vantaggi che possono essere accordati soltanto congiuntamente:
a)
che il requisito patrimoniale di solvibilità di cui all’ sia calcolato in funzione dell’attività globale che esse esercitano all’interno della Comunità;
b)
che la cauzione di cui all’, paragrafo 2, lettera e), sia depositata solo in uno di tali Stati;
c)
che le attività a copertura del requisito patrimoniale minimo siano localizzate conformemente all’ in uno qualunque degli Stati membri in cui le imprese esercitano la loro attività.
Nei casi di cui al primo comma, lettera a), ai fini del calcolo si tiene conto soltanto delle operazioni realizzate da tutte le succursali stabilite all’interno della Comunità.
2. La richiesta di beneficiare dei vantaggi previsti al paragrafo 1 è indirizzata alle autorità di vigilanza degli Stati membri interessati. In essa deve essere indicata l’autorità che in futuro dovrà controllare la solvibilità dell’insieme delle attività delle succursali stabilite all’interno della Comunità. La scelta dell’autorità, da parte dell’impresa, deve essere motivata.
La cauzione di cui all’, paragrafo 2, lettera e), è depositata presso il rispettivo Stato membro.
3. I vantaggi di cui al paragrafo 1 possono essere concessi solo in caso di accordo delle autorità di vigilanza di tutti gli Stati membri ai quali è stata presentata la richiesta.
Tali vantaggi diventano operanti alla data in cui l’autorità di vigilanza prescelta si è dichiarata disposta, nei confronti delle altre autorità di vigilanza, ad accertare la solvibilità dell’insieme delle attività svolte dalle succursali stabilite all’interno della Comunità.
L’autorità di vigilanza prescelta ottiene dagli altri Stati membri le informazioni necessarie per il controllo della solvibilità globale delle succursali stabilite nel loro territorio.
4. I vantaggi accordati ai sensi dei paragrafi 1, 2 e 3 sono soppressi contemporaneamente in tutti gli Stati membri interessati ad iniziativa di uno o più Stati membri interessati.
Storico versioni
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