Art. 165

Riserve tecniche

In vigore dal 25 nov 2009
Riserve tecniche Gli Stati membri impongono alle imprese di costituire sufficienti riserve tecniche, corrispondenti alle obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione assunte nel loro territorio calcolate conformemente al capo VI, sezione 2. Gli Stati membri impongono alle imprese di valutare le attività e le passività conformemente al capo VI, sezione 1 e di determinare i fondi propri conformemente al capo VI, sezione 3.
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Riserve tecniche (Art. 165 Direttiva (UE) 2009/138) — Testo vigente | Portale Normativo