Art. 164

Trasferimento del portafoglio

In vigore dal 25 nov 2009
Trasferimento del portafoglio 1.   Alle condizioni previste dal diritto nazionale, gli Stati membri autorizzano le succursali stabilite sul loro territorio e contemplate dal presente capo a trasferire tutto o parte del loro portafoglio di contratti ad un’impresa cessionaria stabilita nello stesso Stato membro, se le autorità di vigilanza di tale Stato membro o, se del caso, quelle dello Stato membro di cui all’ attestano che la cessionaria possiede, tenuto conto del trasferimento, i fondi propri ammissibili necessari per coprire il requisito patrimoniale di solvibilità di cui all’, paragrafo 1. 2.   Alle condizioni previste dal diritto nazionale, gli Stati membri autorizzano le succursali stabilite sul loro territorio e contemplate dal presente capo a trasferire tutto o parte del loro portafoglio di contratti ad un’impresa di assicurazione avente la propria sede in un altro Stato membro, se le autorità di vigilanza dello Stato membro in questione attestano che la cessionaria possiede, tenuto conto del trasferimento, i fondi propri ammissibili necessari per coprire il requisito patrimoniale di solvibilità di cui all’, paragrafo 1. 3.   Uno Stato membro, che alle condizioni previste dal diritto nazionale autorizzi le succursali stabilite sul suo territorio e contemplate dal presente capo a trasferire tutto o parte del loro portafoglio di contratti ad una succursale contemplata dal presente capo e stabilita sul territorio di un altro Stato membro, si accerta che le autorità di vigilanza dello Stato membro dell’impresa cessionaria o, se del caso, quelle dello Stato membro di cui all’, attestino che: a) l’impresa cessionaria possiede, tenuto conto del trasferimento, i fondi propri ammissibili necessari per coprire il requisito patrimoniale di solvibilità; b) la legislazione dello Stato membro dell’impresa cessionaria prevede la possibilità di un simile trasferimento; e c) lo Stato membro in questione è d’accordo sul trasferimento. 4.   Nei casi previsti ai paragrafi da 1 a 3, lo Stato membro in cui si trova la succursale cedente, autorizza il trasferimento dopo aver ricevuto l’accordo delle autorità di vigilanza dello Stato membro del rischio, o dello Stato membro dell’impegno, se questo non è lo Stato membro in cui è situata la succursale cedente. 5.   Le autorità di vigilanza degli Stati membri consultati comunicano il loro parere o il loro accordo alle autorità di vigilanza dello Stato membro di origine della succursale cedente entro i tre mesi successivi alla ricezione della richiesta. Qualora allo scadere di tale termine le autorità consultate non si siano ancora pronunciate, il silenzio delle medesime è considerato come un parere favorevole o un tacito assenso. 6.   Il trasferimento autorizzato in conformità dei paragrafi da 1 a 5 è oggetto, nello Stato membro in cui è situato il rischio o nello Stato membro dell’impegno, di una misura di pubblicità alle condizioni previste dal diritto nazionale. Tale trasferimento è opponibile d’ufficio ai contraenti, agli assicurati ed a chiunque abbia diritti od obblighi derivanti dai contratti trasferiti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2009:138:oj#art-164

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Trasferimento del portafoglio (Art. 164 Direttiva (UE) 2009/138) — Testo vigente | Portale Normativo