Art. 165
Riserve tecniche
In vigore dal 25 nov 2009
Riserve tecniche
Gli Stati membri impongono alle imprese di costituire sufficienti riserve tecniche, corrispondenti alle obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione assunte nel loro territorio calcolate conformemente al capo VI, sezione 2. Gli Stati membri impongono alle imprese di valutare le attività e le passività conformemente al capo VI, sezione 1 e di determinare i fondi propri conformemente al capo VI, sezione 3.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2009:138:oj#art-165