Art. 8

Ispezione delle attrezzature in uso

In vigore dal 21 ott 2009
Ispezione delle attrezzature in uso 1.   Gli Stati membri assicurano che le attrezzature per l’applicazione di pesticidi impiegate per uso professionale siano sottoposte a ispezioni periodiche. L’intervallo tra le ispezioni non supera cinque anni fino al 2020 e non supera tre anni successivamente. 2.   Entro il 14 dicembre 2016, gli Stati membri fanno in modo che le attrezzature per l’applicazione di pesticidi siano state ispezionate almeno una volta. Dopo tale data potranno essere impiegate per uso professionale soltanto le attrezzature per l’applicazione di pesticidi ispezionate con esito positivo. Le attrezzature nuove sono ispezionate almeno una volta entro cinque anni dall’acquisto. 3.   In deroga ai paragrafi 1 e 2 e a seguito di un’analisi del rischio per la salute umana e l’ambiente, compresa la valutazione dell’entità dell’impiego dell’attrezzatura, gli Stati membri possono: a) applicare scadenze e intervalli di ispezione diversi alle attrezzature per l’applicazione di pesticidi non impiegate per l’irrorazione, alle attrezzature portatili per l’applicazione o agli irroratori a spalla e a ulteriori attrezzature per l’applicazione di pesticidi rappresentanti una gamma di utilizzo molto limitato, che sono elencate nel piano d’azione nazionale previsto dall’. Le seguenti ulteriori attrezzature per l’applicazione di pesticidi non sono mai considerate di utilizzo molto limitato: i) attrezzature per l’irrorazione montate su treni o aeromobili; ii) irroratori a barra di dimensione superiore a 3 m, compresi gli irroratori a barra montati su attrezzature per la semina; b) esonerare dall’ispezione le attrezzature portatili per l’applicazione o gli irroratori a spalla; in questo caso gli Stati membri garantiscono che gli operatori vengano informati della necessità di cambiare periodicamente gli accessori, dei rischi specifici legati a tali attrezzature, e garantiscono che gli operatori vengano formati a un appropriato utilizzo delle attrezzature per l’applicazione nel rispetto dell’. 4.   Le ispezioni verificano che le attrezzature per l’applicazione di pesticidi soddisfino i requisiti pertinenti elencati nell’allegato II per ottenere un elevato livello di protezione per la salute umana e per l’ambiente. Le attrezzature per l’applicazione di pesticidi conformi alle norme armonizzate elaborate a norma dell’, paragrafo 1, sono ritenute conformi ai requisiti essenziali in materia di salute, sicurezza e ambiente. 5.   Gli utilizzatori professionali effettuano tarature e controlli tecnici periodici delle attrezzature per l’applicazione di pesticidi conformemente alla formazione adeguata ricevuta secondo quanto previsto dall’. 6.   Gli Stati membri designano gli organismi responsabili dell’attuazione dei sistemi d’ispezione e ne informano la Commissione. Ciascuno Stato membro istituisce sistemi di certificazione destinati a consentire la verifica delle ispezioni e riconosce i certificati rilasciati in altri Stati membri secondo i requisiti di cui al paragrafo 4 e laddove il periodo trascorso dall’ultima ispezione effettuata in un altro Stato membro sia uguale o più breve del periodo dell’intervallo tra le ispezioni applicabile nel suo territorio. Gli Stati membri si adoperano per riconoscere i certificati rilasciati negli altri Stati membri a condizione che siano rispettati gli intervalli tra le ispezioni di cui al paragrafo 1. 7.   Le misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva relative alla modifica dell’allegato II per tenere conto del progresso scientifico e tecnico sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 2.
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