Art. 6

Prescrizioni per la vendita di pesticidi

In vigore dal 21 ott 2009
Prescrizioni per la vendita di pesticidi 1.   Gli Stati membri provvedono affinché i distributori abbiano alle loro dipendenze personale sufficiente in possesso del certificato di cui all’, paragrafo 2. Tale personale è disponibile nel momento della vendita per fornire informazioni adeguate ai clienti sull’uso dei pesticidi e istruzioni in materia di rischi e sicurezza per la salute umana e per l’ambiente al fine di gestire i rischi relativi ai prodotti in questione. I microdistributori che vendono esclusivamente prodotti per uso non professionale possono essere esentati qualora non mettano in vendita prodotti classificati come tossici, molto tossici, cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione a norma della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi (21). 2.   Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per limitare la vendita di pesticidi autorizzati per uso professionale alle persone in possesso del certificato di cui all’, paragrafo 2. 3.   Gli Stati membri impongono ai distributori che vendono pesticidi a utilizzatori non professionali di fornire informazioni generali sui rischi per la salute umana e l’ambiente connessi all’uso dei pesticidi, in particolare sui pericoli, l’esposizione, le condizioni per uno stoccaggio, una manipolazione e un’applicazione corretti e lo smaltimento sicuro conformemente alla normativa comunitaria in materia di rifiuti, nonché tenendo conto delle alternative a basso rischio. Gli Stati membri possono chiedere ai produttori di pesticidi di fornire tali informazioni. 4.   Le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 sono istituite entro il 14 dicembre 2015.
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