Art. 4

Piani d’azione nazionali

In vigore dal 21 ott 2009
Piani d’azione nazionali 1.   Gli Stati membri adottano piani d’azione nazionali per definire i propri obiettivi quantitativi, gli obiettivi, le misure e i tempi per la riduzione dei rischi e degli impatti dell’utilizzo dei pesticidi sulla salute umana e sull’ambiente e per incoraggiare lo sviluppo e l’introduzione della difesa integrata e di approcci o tecniche alternativi al fine di ridurre la dipendenza dall’utilizzo di pesticidi. Tali obiettivi possono riguardare diversi settori di interesse, ad esempio la protezione dei lavoratori, la tutela dell’ambiente, i residui, l’uso di tecniche specifiche o l’impiego in colture specifiche. I piani d’azione nazionali comprendono anche gli indicatori per controllare l’impiego di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive che destano particolare preoccupazione, specialmente se sono disponibili alternative. Gli Stati membri prestano particolare attenzione ai prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive, approvate in conformità della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (20), che, una volta sottoposte a rinnovo dell’autorizzazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, non soddisferanno i criteri per l’autorizzazione di cui all’allegato II, punti da 3.6 a 3.8, di tale regolamento. Sulla base di tali indicatori e tenendo conto, se del caso, del rischio o degli obiettivi di riduzione dell’impiego conseguiti già prima dell’applicazione della presente direttiva, sono stabiliti anche i tempi e gli obiettivi per la riduzione dell’uso, in particolare se la riduzione dell’impiego costituisce un metodo adeguato per conseguire la riduzione del rischio in materia di elementi prioritari individuati ai sensi dell’, paragrafo 2, lettera c). Questi obiettivi possono essere intermedi o definitivi. Gli Stati membri utilizzano tutti i mezzi idonei al conseguimento di tali obiettivi. Nelle fasi di redazione e di revisione dei rispettivi piani d’azione nazionali, gli Stati membri tengono conto dell’impatto sanitario, sociale, economico e ambientale delle misure previste, delle specifiche condizioni a livello nazionale, regionale e locale, nonché dei gruppi di diretti interessati. Gli Stati membri illustrano nei rispettivi piani d’azione nazionali come attueranno le misure ai sensi degli articoli da 5 a 15 per conseguire gli obiettivi di cui al primo comma del presente paragrafo. I piani d’azione nazionali tengono conto di piani basati su altre disposizioni comunitarie concernenti l’impiego di pesticidi, come ad esempio le misure pianificate nel quadro della direttiva 2000/60/CE. 2.   Entro il 14 dicembre 2012, gli Stati membri trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri i rispettivi piani d’azione nazionali. Tali piani sono riesaminati almeno ogni cinque anni e le modifiche sostanziali apportate sono comunicate tempestivamente alla Commissione. 3.   Entro il 14 dicembre 2014, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle informazioni comunicate dagli Stati membri in relazione ai piani d’azione nazionali. La relazione contiene i metodi utilizzati e le implicazioni riguardanti la definizione di diversi tipi di obiettivi per la riduzione dei rischi e l’uso di pesticidi. Entro il 14 dicembre 2018, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’esperienza acquisita dagli Stati membri in merito all’attuazione di obiettivi nazionali stabiliti in conformità del paragrafo 1, al fine di conseguire gli obiettivi della presente direttiva. Tale relazione è corredata, se necessario, di appropriate proposte legislative. 4.   La Commissione rende disponibili al pubblico su un sito Internet le informazioni trasmesse ai sensi del paragrafo 2. 5.   Nell’ambito della definizione e della modifica dei piani d’azione nazionali si applicano le disposizioni relative alla partecipazione del pubblico istituite dall’ della direttiva 2003/35/CE.
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