Art. 15

Indicatori

In vigore dal 21 ott 2009
Indicatori 1.   Sono formulati gli indicatori di rischio armonizzati di cui all’allegato IV. Tuttavia, oltre agli indicatori armonizzati, gli Stati membri possono continuare a utilizzare gli indicatori nazionali esistenti o adottarne altri adeguati. Le misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva relative alla modifica dell’allegato IV, per tenere conto del progresso scientifico e tecnico, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 2. 2.   Gli Stati membri: a) calcolano gli indicatori di rischio armonizzati di cui al paragrafo 1 utilizzando i dati statistici rilevati secondo quanto disposto dalla legislazione comunitaria relativa alle statistiche concernenti i prodotti fitosanitari insieme ad altri dati pertinenti; b) rilevano le tendenze nell’uso di talune sostanze attive; c) individuano gli elementi prioritari, quali le sostanze attive, le colture, le regioni o le pratiche che richiedono particolare attenzione o le buone pratiche che possono essere adottate come modello per conseguire gli obiettivi della presente direttiva di ridurre i rischi e l’impatto dell’utilizzo di pesticidi sulla salute umana e sull’ambiente e incoraggiare lo sviluppo e l’introduzione della difesa integrata e di approcci o tecniche alternativi al fine di ridurre la dipendenza dall’utilizzo di pesticidi. 3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri i risultati delle valutazioni svolte a norma del paragrafo 2 e rendono pubbliche tali informazioni. 4.   La Commissione calcola gli indicatori di rischio a livello comunitario utilizzando i dati statistici rilevati secondo quanto disposto dalla legislazione comunitaria relativa alle statistiche concernenti i prodotti fitosanitari e altri dati pertinenti al fine di stimare le tendenze dei rischi connessi con l’uso dei pesticidi. La Commissione utilizza i suddetti dati e informazioni anche per valutare i progressi realizzati nel raggiungimento degli obiettivi di altre politiche comunitarie finalizzate a ridurre l’impatto dei pesticidi sulla salute umana e sull’ambiente. I risultati sono messi a disposizione del pubblico attraverso il sito Internet di cui all’, paragrafo 4, secondo comma.
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