Art. 13

Manipolazione e stoccaggio dei pesticidi e trattamento dei relativi imballaggi e delle rimanenze

In vigore dal 21 ott 2009
Manipolazione e stoccaggio dei pesticidi e trattamento dei relativi imballaggi e delle rimanenze 1.   Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per assicurare che le operazioni elencate di seguito, eseguite da utilizzatori professionali e, ove applicabile, da distributori, non rappresentino un pericolo per la salute delle persone o per l’ambiente: a) stoccaggio, manipolazione, diluizione e miscela di pesticidi prima dell’applicazione; b) manipolazione degli imballaggi e dei resti di pesticidi; c) smaltimento dopo l’applicazione delle miscele rimanenti nei serbatoi; d) pulizia dopo l’applicazione delle attrezzature impiegate; e) recupero o smaltimento delle rimanenze dei pesticidi e dei relativi imballaggi conformemente alla normativa comunitaria in materia di rifiuti. 2.   Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie concernenti i pesticidi autorizzati per gli utilizzatori non professionali al fine di evitare operazioni di manipolazione pericolose. Tali misure possono includere l’uso di pesticidi a bassa tossicità, di formule pronte per l’uso e di limiti del volume dei contenitori o imballaggi. 3.   Gli Stati membri provvedono affinché le aree destinate allo stoccaggio dei pesticidi per uso professionale siano predisposte in modo da evitare fuoriuscite indesiderate. Occorre prestare particolare attenzione all’ubicazione, alle dimensioni e ai materiali da costruzione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2009:128:oj#art-13

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo