Art. 13
Manipolazione e stoccaggio dei pesticidi e trattamento dei relativi imballaggi e delle rimanenze
In vigore dal 21 ott 2009
Manipolazione e stoccaggio dei pesticidi e trattamento dei relativi imballaggi e delle rimanenze
1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per assicurare che le operazioni elencate di seguito, eseguite da utilizzatori professionali e, ove applicabile, da distributori, non rappresentino un pericolo per la salute delle persone o per l’ambiente:
a)
stoccaggio, manipolazione, diluizione e miscela di pesticidi prima dell’applicazione;
b)
manipolazione degli imballaggi e dei resti di pesticidi;
c)
smaltimento dopo l’applicazione delle miscele rimanenti nei serbatoi;
d)
pulizia dopo l’applicazione delle attrezzature impiegate;
e)
recupero o smaltimento delle rimanenze dei pesticidi e dei relativi imballaggi conformemente alla normativa comunitaria in materia di rifiuti.
2. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie concernenti i pesticidi autorizzati per gli utilizzatori non professionali al fine di evitare operazioni di manipolazione pericolose. Tali misure possono includere l’uso di pesticidi a bassa tossicità, di formule pronte per l’uso e di limiti del volume dei contenitori o imballaggi.
3. Gli Stati membri provvedono affinché le aree destinate allo stoccaggio dei pesticidi per uso professionale siano predisposte in modo da evitare fuoriuscite indesiderate. Occorre prestare particolare attenzione all’ubicazione, alle dimensioni e ai materiali da costruzione.
Storico versioni
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