Art. 7

Informazione e sensibilizzazione

In vigore dal 21 ott 2009
Informazione e sensibilizzazione 1.   Gli Stati membri adottano misure volte a informare la popolazione e a promuovere e agevolare i programmi di informazione e di sensibilizzazione e la disponibilità di un’informazione accurata ed equilibrata sui pesticidi per la popolazione, in particolare sui rischi e i potenziali effetti acuti e cronici per la salute umana, gli organismi non bersaglio e l’ambiente che comporta il loro impiego, e sull’utilizzo di alternative non chimiche. 2.   Gli Stati membri istituiscono sistemi per raccogliere informazioni in merito ai casi di avvelenamento acuto da pesticidi, nonché, ove disponibili, agli sviluppi di avvelenamento cronico nei gruppi che possono essere regolarmente esposti ai pesticidi, come gli operatori, i lavoratori agricoli o le persone che risiedono in prossimità di aree di applicazione di pesticidi. 3.   Ai fini di una maggiore comparabilità dei dati, la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, elabora entro il 14 dicembre 2012 un documento di orientamento strategico sul controllo e sulla sorveglianza dell’impatto dell’uso dei pesticidi sulla salute umana e sull’ambiente.
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