Art. 82
In vigore dal 19 ott 2009
Sono ammessi in esenzione i materiali vari quali corde, paglia, tele, carte e cartoni, legno e materie plastiche, utilizzati per lo stivamento e la protezione, inclusa la protezione termica, delle merci durante il loro trasporto nel territorio della Comunità a condizione:
a)
che non siano normalmente riutilizzabili; e
b)
che la loro contropartita sia inclusa nella base imponibile all’importazione definita al titolo VII, capo 4, della direttiva 2006/112/CE.
Storico versioni
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