Art. 81

In vigore dal 19 ott 2009
1.   Sono ammessi in esenzione: a) i documenti inviati gratuitamente a servizi pubblici degli Stati membri; b) le pubblicazioni di governi stranieri e le pubblicazioni di organismi internazionali ufficiali, destinate a essere distribuite gratuitamente; c) le schede elettorali destinate ad elezioni organizzate da organismi stabiliti fuori della Comunità; d) gli oggetti destinati a servire come prove o a scopi analoghi davanti ai tribunali o ad altri organi ufficiali degli Stati membri; e) i modelli di firme e le circolari stampate relative a firme che sono spedite nel quadro degli scambi ordinari di informazioni fra servizi pubblici o istituti bancari; f) gli stampati a carattere ufficiale inviati alle banche centrali degli Stati membri; g) le relazioni, i resoconti di attività, le note informative, i prospetti, i bollettini di sottoscrizione e altri documenti redatti da società non aventi la loro sede nella Comunità e destinati ai portatori o sottoscrittori di titoli emessi da tali società; h) i supporti registrati (schede perforate, registrazioni sonore, microfilm, ecc.) utilizzati per la trasmissione di informazioni spedite gratuitamente al destinatario, sempreché la franchigia non dia luogo a gravi abusi o distorsioni di concorrenza; i) gli incartamenti, gli archivi, i formulari e altri documenti simili destinati a essere utilizzati al momento di riunioni, conferenze o congressi internazionali, nonché i resoconti di tali manifestazioni; j) le piante, i disegni tecnici, i calchi, le descrizioni e altri documenti di questo genere importati al fine di ottenere o di eseguire ordini fuori della Comunità o per partecipare a un concorso organizzato nella Comunità; k) i documenti destinati a essere utilizzati nel corso di esami organizzati nella Comunità da istituzioni stabilite fuori della Comunità; l) i formulari destinati a essere utilizzati come documenti ufficiali per la circolazione del traffico internazionale dei veicoli o delle merci, nel quadro di convenzioni internazionali; m) i formulari, le etichette, i titoli di trasporto e i documenti simili spediti da imprese di trasporto o imprese alberghiere situate fuori della Comunità agli uffici di viaggio stabiliti nella Comunità; n) i formulari e i titoli di trasporto, le polizze di carico, le lettere di vettura e altri documenti commerciali o di ufficio, usati; o) gli stampati ufficiali emessi da autorità nazionali o internazionali e gli stampati conformi ai modelli internazionali inviati da associazioni stabilite fuori della Comunità ad associazioni corrispondenti situate nella Comunità per la loro distribuzione; p) le fotografie, le diapositive e i cartoni per matrici di fotografie, anche se comportano didascalie, inviati ad agenzie di stampa o ad editori di giornali o periodici; q) gli articoli di cui all’allegato I, qualunque sia l’uso cui sono destinati, prodotti dall’Organizzazione delle Nazioni Unite o da una delle sue istituzioni specializzate; r) gli oggetti da collezione e gli oggetti d’arte di carattere educativo, scientifico o culturale, non destinati alla vendita e importati da musei, da gallerie e altri istituti autorizzati dalle autorità competenti degli Stati membri per ricevere detti oggetti in esenzione; s) le pubblicazioni ufficiali che costituiscono il mezzo di espressione dell’autorità pubblica del paese o territorio di esportazione, degli organismi internazionali, delle collettività pubbliche e degli altri enti di diritto pubblico, stabiliti nel paese o territorio di esportazione, nonché le importazioni di stampati diffusi in occasione delle elezioni del Parlamento europeo o di elezioni nazionali organizzate dal paese d’origine e distribuite dalle organizzazioni politiche straniere ufficialmente riconosciute come tali negli Stati membri purché queste pubblicazioni o stampati siano stati tassati nel paese o territorio d’esportazione e non abbiano beneficiato d’esenzione dall’imposta all’esportazione. 2.   L’esenzione di cui al paragrafo 1, lettera r), è concessa solo se gli oggetti sono importati a titolo gratuito o sono importati a titolo oneroso, ma non sono consegnati da un venditore soggetto all’IVA.
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