Art. 77
In vigore dal 19 ott 2009
Salvo in caso di applicazione dell’, paragrafo 1, i prodotti residui di esami, analisi e prove di cui all’ sono soggetti all’IVA all’importazione che è loro propria, secondo l’aliquota in vigore alla data in cui si concludono tali operazioni, in funzione della specie e del valore in dogana riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti.
Tuttavia, l’interessato può, con il consenso e sotto il controllo delle autorità competenti, ridurre in cascame o rottami i prodotti residui. In tal caso, l’imposta all’importazione è quella che corrisponde a tali cascami o rottami alla data del loro ottenimento.
Storico versioni
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