Art. 84
In vigore dal 19 ott 2009
1. Fatti salvi gli sono ammessi in esenzione:
a)
il carburante contenuto nei serbatoi normali:
i)
degli autoveicoli da turismo, degli autoveicoli commerciali e dei motocicli;
ii)
dei contenitori per usi speciali;
b)
il carburante contenuto in serbatoi portatili a bordo di autoveicoli da turismo e di motocicli, entro il limite di 10 litri per veicolo e fatte salve le disposizioni nazionali per la detenzione e il trasporto del carburante.
2. Ai fini del paragrafo 1, s’intende per:
a)
«autoveicolo commerciale», ogni veicolo stradale a motore (compresi i trattori con o senza rimorchio) che, per il suo tipo di costruzione e il suo equipaggiamento, è atto e destinato al trasporto, con o senza compenso, di oltre nove persone, compreso il conducente, o di merci, nonché ogni veicolo stradale per usi speciali diversi dal trasporto propriamente detto;
b)
«autoveicolo da turismo», ogni autoveicolo che non risponda ai criteri definiti alla lettera a);
c)
«serbatoi normali»:
i)
i serbatoi che sono fissati in modo stabile dal costruttore su tutti gli autoveicoli dello stesso tipo del veicolo considerato e la cui sistemazione permanente consente l’utilizzazione diretta del carburante, sia per la trazione dei veicoli sia, all’occorrenza, per il funzionamento, durante il trasporto, dei sistemi di refrigerazione e degli altri sistemi;
ii)
i serbatoi che sono fissati in modo stabile dal conduttore su tutti i contenitori dello stesso tipo del contenitore considerato e la cui sistemazione permanente consente l’utilizzazione diretta del carburante per il funzionamento, durante il trasporto, dei sistemi di refrigerazione e degli altri sistemi di cui sono dotati i contenitori per usi speciali;
d)
«contenitore per usi speciali», ogni contenitore munito di dispositivi specialmente adattati ai sistemi di refrigerazione, ossigenazione, isolamento termico e simili.
Oltre ai serbatoi di cui al primo comma, lettera c), punto i), sono parimenti considerati serbatoi normali i serbatoi di gas installati su veicoli a motore che consentono l’uso diretto del gas come carburante nonché i serbatoi adattati agli altri sistemi di cui possono essere dotati i veicoli.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2009:132:oj#art-84