Art. 59

Termini per la proposizione del ricorso

In vigore dal 13 lug 2009
Termini per la proposizione del ricorso Quando uno Stato membro stabilisce che qualsiasi ricorso avverso una decisione presa da un’amministrazione aggiudicatrice/un ente aggiudicatore nel quadro di o in relazione ad una procedura di aggiudicazione di un appalto disciplinata dalla presente direttiva debba essere presentato prima dello scadere di un determinato termine, quest’ultimo è di almeno dieci giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data in cui la decisione dell’amministrazione aggiudicatrice/dell’ente aggiudicatore è stata inviata all’offerente o al candidato, se la spedizione è avvenuta per fax o per via elettronica, oppure, se la spedizione è avvenuta con altri mezzi di comunicazione, di almeno quindici giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data in cui la decisione dell’amministrazione aggiudicatrice/dell’ente aggiudicatore è stata inviata all’offerente o al candidato o di almeno dieci giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data di ricezione della decisione dell’amministrazione aggiudicatrice/dell’ente aggiudicatore. La comunicazione della decisione dell’amministrazione aggiudicatrice/dell’ente aggiudicatore ad ogni offerente o candidato è accompagnata da una relazione sintetica dei motivi pertinenti. In caso di presentazione di un ricorso relativo alle decisioni di cui all’, paragrafo 1, lettera b), che non sono soggette ad una notifica specifica, il termine è di almeno dieci giorni civili dalla data di pubblicazione della decisione di cui trattasi.
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