Art. 58

Deroghe al termine sospensivo

In vigore dal 13 lug 2009
Deroghe al termine sospensivo Gli Stati membri possono prevedere che i termini di cui all’, paragrafo 2, non si applichino nei seguenti casi: a) se la presente direttiva non prescrive la previa pubblicazione di un bando nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; b) se l’unico offerente interessato ai sensi dell’, paragrafo 2, è colui al quale è stato aggiudicato l’appalto e non vi sono candidati interessati; c) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui all’. Ove si ricorra a tale deroga, gli Stati membri provvedono affinché il contratto sia privo di effetti conformemente agli , se: — è violato l’, paragrafo 4, secondo comma, secondo trattino, e — il valore stimato dell’appalto è pari o superiore alle soglie stabilite all’.
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