Art. 58
Deroghe al termine sospensivo
In vigore dal 13 lug 2009
Deroghe al termine sospensivo
Gli Stati membri possono prevedere che i termini di cui all’, paragrafo 2, non si applichino nei seguenti casi:
a)
se la presente direttiva non prescrive la previa pubblicazione di un bando nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea;
b)
se l’unico offerente interessato ai sensi dell’, paragrafo 2, è colui al quale è stato aggiudicato l’appalto e non vi sono candidati interessati;
c)
nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui all’.
Ove si ricorra a tale deroga, gli Stati membri provvedono affinché il contratto sia privo di effetti conformemente agli , se:
—
è violato l’, paragrafo 4, secondo comma, secondo trattino, e
—
il valore stimato dell’appalto è pari o superiore alle soglie stabilite all’.
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