Art. 56

Requisiti per le procedure di ricorso

In vigore dal 13 lug 2009
Requisiti per le procedure di ricorso 1.   Gli Stati membri provvedono affinché i provvedimenti presi in merito alle procedure di ricorso di cui all’ prevedano i poteri che consentono di: a) prendere con la massima sollecitudine e con procedura d’urgenza provvedimenti cautelari intesi a riparare la violazione denunciata o ad impedire che altri danni siano causati agli interessi coinvolti, compresi i provvedimenti intesi a sospendere o a far sospendere la procedura di aggiudicazione di un appalto o l’esecuzione di qualsiasi decisione presa dall’amministrazione aggiudicatrice/dall’ente aggiudicatore e annullare o far annullare le decisioni illegittime, compresa la soppressione delle specifiche tecniche, economiche o finanziarie discriminatorie figuranti nell’invito a presentare l’offerta, nei capitolati d’oneri o in ogni altro documento connesso con la procedura di aggiudicazione dell’appalto in questione; oppure b) prendere con la massima sollecitudine, ove possibile con procedura d’urgenza e, ove necessario, con una procedura definitiva in materia, provvedimenti diversi da quelli previsti alla lettera a) intesi a riparare l’eventuale violazione ravvisata e ad impedire che siano danneggiati gli interessi coinvolti; in particolare disponendo il pagamento di una somma specifica, nei casi in cui la violazione non è stata riparata o non è stato impedito che si verificasse. In entrambi i casi summenzionati, accordare un risarcimento danni alle persone lese dalla violazione. 2.   I poteri di cui al paragrafo 1 e agli possono essere conferiti ad organi distinti responsabili di aspetti differenti della procedura di ricorso. 3.   Qualora un organo di prima istanza, che è indipendente dall’amministrazione aggiudicatrice/dall’ente aggiudicatore, riceva un ricorso relativo ad una decisione di aggiudicazione di un appalto, gli Stati membri assicurano che l’amministrazione aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore non possa stipulare il contratto prima che l’organo di ricorso abbia preso una decisione sulla domanda di provvedimenti cautelari o sul merito del ricorso. La sospensione cessa non prima dello scadere del termine sospensivo di cui all’, paragrafo 2, e all’, paragrafi 4 e 5. 4.   Eccetto nei casi di cui al paragrafo 3 del presente articolo e all’, paragrafo 6, le procedure di ricorso non devono necessariamente avere effetti sospensivi automatici sulle procedure di aggiudicazione alle quali si riferiscono. 5.   Gli Stati membri possono prevedere che l’organo responsabile delle procedure di ricorso possa tener conto delle probabili conseguenze dei provvedimenti cautelari per tutti gli interessi che possono essere lesi, nonché per l’interesse pubblico, in particolare gli interessi di difesa e/o di sicurezza, e decidere di non accordare tali provvedimenti, qualora le conseguenze negative possano superare quelle positive. La decisione di non accordare provvedimenti cautelari non pregiudica gli altri diritti rivendicati dal soggetto che chiede tali provvedimenti. 6.   Gli Stati membri possono prevedere che, se un risarcimento danni viene chiesto a causa di una decisione presa illegittimamente, per prima cosa l’organo che ha la competenza necessaria a tal fine annulli la decisione contestata. 7.   Eccetto nei casi di cui agli articoli da 60 a 62, gli effetti dell’esercizio dei poteri di cui al paragrafo 1 del presente articolo, su un contratto stipulato in seguito all’aggiudicazione di un appalto sono determinati dal diritto nazionale. Inoltre, tranne che nei casi in cui una decisione debba essere annullata prima della concessione di un risarcimento danni, uno Stato membro può prevedere che, dopo la conclusione di un contratto a norma dell’, paragrafo 6, del paragrafo 3 del presente articolo o degli articoli da 57 a 62, i poteri dell’organo responsabile delle procedure di ricorso si limitino alla concessione di un risarcimento danni a qualsiasi persona lesa da una violazione. 8.   Gli Stati membri fanno sì che le decisioni prese dagli organi responsabili delle procedure di ricorso possano essere attuate in maniera efficace. 9.   Se gli organi responsabili delle procedure di ricorso non sono organi giudiziari, le loro decisioni sono sempre motivate per iscritto. In questo caso, inoltre, devono essere adottate disposizioni mediante cui ogni misura presunta illegittima presa dall’organo di ricorso competente oppure ogni presunta infrazione nell’esercizio dei poteri che gli sono conferiti possa essere oggetto di un ricorso giurisdizionale o di un ricorso presso un altro organo che sia una giurisdizione ai sensi dell’articolo 234 del trattato e che sia indipendente dall’amministrazione aggiudicatrice/dall’ente aggiudicatore e dall’organo di ricorso. La nomina dei membri di tale organo indipendente e la cessazione del loro mandato sono soggetti a condizioni uguali a quelle applicabili ai giudici, per quanto concerne l’autorità responsabile della nomina, la durata del loro mandato e la loro revocabilità. Per lo meno il presidente di tale organo indipendente ha le stesse qualifiche giuridiche e professionali di un giudice. Le decisioni adottate dall’organo indipendente producono, tramite i mezzi determinati da ciascuno Stato membro, effetti giuridici vincolanti. 10.   Gli Stati membri garantiscono che gli organi responsabili delle procedure di ricorso competenti assicurino un livello adeguato di riservatezza delle informazioni classificate e delle altre informazioni contenute nei fascicoli trasmessi dalle parti e agiscano conformemente agli interessi di difesa e/o di sicurezza durante l’intera procedura. A tal fine, gli Stati membri possono decidere che un organo specifico abbia giurisdizione unica sui ricorsi in materia di appalti nei settori della difesa e della sicurezza. In ogni caso, gli Stati membri possono stabilire che solamente i membri degli organi di ricorso personalmente autorizzati a trattare le informazioni classificate possano esaminare le domande di ricorso che contengano dette informazioni. Possono altresì imporre misure specifiche di sicurezza relative alla registrazione delle domande di ricorso, alla ricezione dei documenti e alla conservazione dei fascicoli. Gli Stati membri determinano le modalità con cui gli organi di ricorso sono tenuti a conciliare la riservatezza delle informazioni classificate con il rispetto del diritto alla difesa e, nel caso di ricorso giurisdizionale o di ricorso presso un organo che sia una giurisdizione ai sensi dell’articolo 234 del trattato, determinano dette modalità in modo da garantire che l’intera procedura rispetti il diritto a un processo equo.
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