Art. 61
Violazioni del presente titolo e sanzioni alternative
In vigore dal 13 lug 2009
Violazioni del presente titolo e sanzioni alternative
1. In caso di violazione dell’, paragrafo 6, dell’, paragrafo 3, o dell’, paragrafo 2, che non è contemplata dall’, paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri prevedono la privazione di effetti a norma dell’, paragrafi da 1 a 3, ovvero sanzioni alternative. Gli Stati membri possono prevedere che l’organo di ricorso indipendente dall’amministrazione aggiudicatrice/dall’ente aggiudicatore decida, dopo aver valutato tutti gli aspetti pertinenti, se il contratto debba essere considerato privo di effetti o se debbano essere irrogate sanzioni alternative.
2. Le sanzioni alternative devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Dette sanzioni alternative sono:
—
l’irrogazione di sanzioni pecuniarie all’amministrazione aggiudicatrice/all’ente aggiudicatore, oppure
—
la riduzione della durata del contratto.
Gli Stati membri possono conferire all’organo di ricorso un’ampia discrezionalità al fine di tenere conto di tutti i fattori rilevanti, compresi la gravità della violazione, il comportamento dell’amministrazione aggiudicatrice/dell’ente aggiudicatore e, nei casi di cui all’, paragrafo 2, la misura in cui il contratto resta in vigore.
La concessione del risarcimento danni non rappresenta una sanzione adeguata ai fini del presente paragrafo.
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