Art. 52

Soglie e disposizioni in materia di pubblicità

In vigore dal 13 lug 2009
Soglie e disposizioni in materia di pubblicità 1.   Quando un aggiudicatario che non è un’amministrazione aggiudicatrice/un ente aggiudicatore assegna un subappalto il cui valore stimato, al netto dell’IVA, non sia inferiore alle soglie di cui all’, deve rendere nota la propria intenzione mediante un avviso. 2.   Gli avvisi di subappalto devono contenere le informazioni di cui all’allegato V e ogni altra informazione ritenuta utile dall’aggiudicatario, ove del caso con l’approvazione dell’amministrazione aggiudicatrice/dell’ente aggiudicatore. Gli avvisi di subappalto sono redatti in conformità ai modelli di formulari adottati dalla Commissione secondo la procedura consultiva di cui all’, paragrafo 2. 3.   Gli avvisi di subappalto sono pubblicati ai sensi dell’, paragrafi da 2 a 5. 4.   Non è richiesto un avviso di subappalto qualora un subappalto sia conforme alle condizioni di cui all’. 5.   L’aggiudicatario può pubblicare, ai sensi dell’, avvisi di subappalto per i quali non è richiesta la pubblicità. 6.   Gli Stati membri possono inoltre disporre che l’aggiudicatario possa soddisfare il requisito relativo al subappalto di cui all’, paragrafi 3 o 4, mediante l’assegnazione di subappalti sulla base di un accordo quadro concluso secondo le regole di cui agli e ai paragrafi da 1 a 5 del presente articolo. I subappalti basati su tale accordo quadro sono assegnati entro i limiti delle condizioni stabilite nell’accordo quadro. Essi possono essere aggiudicati solamente agli operatori economici che hanno fatto parte dell’accordo quadro fin dall’inizio. Al momento dell’aggiudicazione dell’appalto, le parti propongono, sempre e comunque, condizioni coerenti con quelle dell’accordo quadro. La durata di un accordo quadro non può superare i sette anni, salvo in casi eccezionali, determinati tenendo conto della prevista durata di vita di qualsiasi prodotto, impianto o sistema fornito e delle difficoltà tecniche che possono essere causate dal cambiamento di fornitore. Non si può ricorrere agli accordi quadro in modo improprio o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza. 7.   Per l’assegnazione di subappalti che hanno un valore stimato, al netto dell’IVA, inferiore alla soglia di cui all’, gli aggiudicatari applicano i principi del trattato in materia di trasparenza e concorrenza. 8.   Ai fini del calcolo del valore stimato del subappalto si applica l’.
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