Art. 9
Metodi di calcolo del valore stimato degli appalti e degli accordi quadro
In vigore dal 13 lug 2009
Metodi di calcolo del valore stimato degli appalti e degli accordi quadro
1. Il calcolo del valore stimato di un appalto è basato sull’importo totale pagabile al netto dall’IVA, valutato dall’amministrazione aggiudicatrice/dall’ente aggiudicatore. Questo calcolo tiene conto dell’importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni e di rinnovi eventuali del contratto.
Quando l’amministrazione aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore prevede premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tiene conto nel calcolo del valore stimato dell’appalto.
2. Detta stima deve essere valida al momento dell’invio del bando di gara, quale previsto all’, paragrafo 2, o, nei casi in cui siffatto bando non è richiesto, al momento in cui l’amministrazione aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore avvia la procedura di aggiudicazione dell’appalto.
3. Nessun progetto d’opera o progetto di acquisto volto ad ottenere un certo quantitativo di forniture e/o di servizi può essere frazionato in appalti parziali distinti sostanzialmente identici o in altro modo al fine di escluderlo dall’applicazione della presente direttiva.
4. Per gli appalti di lavori il calcolo del valore stimato tiene conto dell’importo dei lavori stessi nonché del valore complessivo stimato delle forniture necessarie all’esecuzione dei lavori messe a disposizione dell’imprenditore dalle amministrazioni aggiudicatrici/dagli enti aggiudicatori.
5.
a)
Quando un’ opera prevista o un progetto di acquisto di servizi possono dar luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti, è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti.
Quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alla soglia di cui all’, la presente direttiva si applica all’aggiudicazione di ciascun lotto.
Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori possono tuttavia derogare a tale applicazione per i lotti il cui valore stimato al netto dell’IVA sia inferiore a 80 000 EUR per i servizi o a 1 000 000 EUR per i lavori, purché il valore cumulato di tali lotti non superi il 20 % del valore complessivo di tutti i lotti.
b)
Quando un progetto volto a ottenere forniture omogenee può dar luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti separati, per l’applicazione dell’, lettere a) e b), si tiene conto del valore stimato della totalità di tali lotti.
Quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alla soglia di cui all’, la presente direttiva si applica all’aggiudicazione di ciascun lotto.
Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori possono tuttavia derogare a tale applicazione per i lotti il cui valore stimato al netto dell’IVA sia inferiore a 80 000 EUR, purché il valore cumulato di tali lotti non superi il 20 % del valore complessivo della totalità dei lotti.
6. Per gli appalti di forniture aventi per oggetto la locazione finanziaria, la locazione o l’acquisto a riscatto di prodotti, il valore da assumere come base per il calcolo del valore stimato dell’appalto è il seguente:
a)
se trattasi di appalto di durata determinata pari o inferiore a dodici mesi, il valore complessivo stimato per la durata dell’appalto o, se la durata supera dodici mesi, il valore complessivo, ivi compreso l’importo stimato del valore residuo;
b)
se trattasi di appalto di durata indeterminata o che non può essere definita, il valore mensile moltiplicato per 48.
7. Se gli appalti di forniture o di servizi presentano carattere di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo, è assunto come base per il calcolo del valore stimato dell’appalto:
a)
il valore reale complessivo dei contratti analoghi successivamente conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti o dell’esercizio precedente, rettificato, se possibile, per tenere conto dei cambiamenti in termini di quantità o di valore che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale; oppure
b)
il valore stimato complessivo dei contratti successivi conclusi nel corso dei dodici mesi successivi alla prima consegna o nel corso dell’esercizio se questo è superiore a dodici mesi.
La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto non può essere fatta con l’intenzione di escluderlo dall’ambito di applicazione della presente direttiva.
8. Per gli appalti di servizi il valore da assumere come base di calcolo del valore stimato dell’appalto è, a seconda dei casi, il seguente:
a)
per i seguenti servizi:
i)
servizi assicurativi: il premio da pagare e altre forme di remunerazione;
ii)
appalti riguardanti la progettazione: onorari, commissioni da pagare e altre modalità di remunerazione;
b)
per gli appalti di servizi che non fissano un prezzo complessivo:
i)
nell’ipotesi di appalti di durata determinata pari o inferiore a quarantotto mesi: il valore complessivo stimato per l’intera loro durata;
ii)
nell’ipotesi di appalti di durata indeterminata o superiore a quarantotto mesi: il valore mensile moltiplicato per 48.
9. Per gli accordi quadro il valore stimato da prendere in considerazione è il valore massimo stimato al netto dell’IVA del complesso degli appalti previsti durante l’intera durata dell’accordo quadro.
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