Art. 10
Appalti e accordi quadro stipulati da centrali di committenza
In vigore dal 13 lug 2009
Appalti e accordi quadro stipulati da centrali di committenza
1. Gli Stati membri possono prevedere la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori di acquistare lavori, forniture e/o servizi facendo ricorso ad una centrale di committenza.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori che acquistano lavori, forniture e/o servizi facendo ricorso ad una centrale di committenza nei casi di cui all’, punto 18, sono considerati in linea con la presente direttiva nella misura in cui:
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la centrale di committenza l’abbia rispettata, oppure
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la centrale di committenza non sia un’amministrazione aggiudicatrice/un ente aggiudicatore, le disposizioni che applica per l’aggiudicazione dell’appalto siano conformi a tutte le disposizioni della presente direttiva e gli appalti aggiudicati possano essere misure correttive efficienti comparabili a quelle previste al titolo IV.
Storico versioni
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