Art. 10 · Appalti e accordi quadro stipulati da centrali di committenza

Art. 10

Appalti e accordi quadro stipulati da centrali di committenza

In vigore dal 13 lug 2009
Appalti e accordi quadro stipulati da centrali di committenza 1.   Gli Stati membri possono prevedere la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori di acquistare lavori, forniture e/o servizi facendo ricorso ad una centrale di committenza. 2.   Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori che acquistano lavori, forniture e/o servizi facendo ricorso ad una centrale di committenza nei casi di cui all’, punto 18, sono considerati in linea con la presente direttiva nella misura in cui: — la centrale di committenza l’abbia rispettata, oppure — la centrale di committenza non sia un’amministrazione aggiudicatrice/un ente aggiudicatore, le disposizioni che applica per l’aggiudicazione dell’appalto siano conformi a tutte le disposizioni della presente direttiva e gli appalti aggiudicati possano essere misure correttive efficienti comparabili a quelle previste al titolo IV.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2009:81:oj#art-10