Art. 4

In vigore dal 13 lug 2009
La presente direttiva può essere modificata secondo la procedura di cui all’ articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2002/24/CE, al fine di: a) tener conto delle modifiche apportate al regolamento dell’ECE/ONU di cui all’; b) adeguare gli allegati I e II al progresso tecnico.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2009:80:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo