Art. 4
In vigore dal 13 lug 2009
La presente direttiva può essere modificata secondo la procedura di cui all’ articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2002/24/CE, al fine di:
a)
tener conto delle modifiche apportate al regolamento dell’ECE/ONU di cui all’;
b)
adeguare gli allegati I e II al progresso tecnico.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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