Art. 3

In vigore dal 13 lug 2009
1.   A norma dell’articolo 11 della direttiva 2002/24/CE, si riconosce l’equivalenza fra le prescrizioni della presente direttiva e quelle del regolamento n. 60 dell’ECE/ONU. 2.   Le autorità degli Stati membri che concedono l’omologazione CE accettano le omologazioni rilasciate in conformità del regolamento dell’ECE/ONU di cui al paragrafo 1 nonché i marchi di omologazione in luogo delle omologazioni corrispondenti rilasciate in conformità della presente direttiva.
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