Art. 5
In vigore dal 13 lug 2009
1. Gli Stati membri non possono per motivi riguardanti l’identificazione di comandi, spie e indicatori:
—
rifiutare l’omologazione CE per un tipo di veicolo a motore a due o tre ruote,
—
rifiutare l’immatricolazione o vietare la vendita o l’immissione in circolazione dei veicoli a motore a due o tre ruote,
se l’identificazione di comandi, spie e indicatori rispetta le prescrizioni della presente direttiva.
2. Gli Stati membri rifiutano l’omologazione CE per ogni nuovo tipo di veicolo a motore a due o tre ruote per motivi riguardanti l’identificazione di comandi, spie e indicatori, se non sono rispettate le prescrizioni della presente direttiva.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
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