Art. 15

Separazione dei proprietari dei sistemi di trasporto e dei gestori dei sistemi di stoccaggio

In vigore dal 13 lug 2009
Separazione dei proprietari dei sistemi di trasporto e dei gestori dei sistemi di stoccaggio 1.   Qualora sia stato nominato un gestore di sistemi indipendente, un proprietario del sistema di trasporto e un gestore del sistema di stoccaggio che fanno parte di un’impresa verticalmente integrata sono indipendenti, quantomeno sotto il profilo della forma giuridica, dell’organizzazione e del potere decisionale, dalle altre attività non connesse al trasporto, alla distribuzione e allo stoccaggio. Il presente articolo si applica esclusivamente agli impianti di stoccaggio che sono necessari, per ragioni tecniche e/o economiche, per assicurare un accesso efficiente al sistema per l’approvvigionamento dei clienti a norma dell’. 2.   Per garantire l’indipendenza del proprietario del sistema di trasporto e del gestore del sistema di stoccaggio di cui al paragrafo 1, si applicano i seguenti criteri minimi: a) i responsabili della direzione dell’impresa proprietaria del sistema di trasporto e del gestore del sistema di stoccaggio non devono far parte di strutture dell’impresa del settore del gas integrata responsabili, direttamente o indirettamente, della gestione quotidiana delle attività di produzione e fornitura di gas naturale; b) devono essere adottate misure idonee ad assicurare che gli interessi professionali delle persone responsabili della direzione dell’impresa proprietaria del sistema di trasporto e del gestore del sistema di stoccaggio siano presi in considerazione in modo da consentire loro di agire in maniera indipendente; c) il gestore dei sistemi di stoccaggio è dotato di efficaci poteri decisionali, indipendenti dalle imprese di gas naturale integrate, in relazione ai mezzi necessari alla gestione, alla manutenzione e allo sviluppo degli impianti di stoccaggio. Ciò non osta all’esistenza di appropriati meccanismi di coordinamento intesi a garantire la tutela dei diritti di vigilanza economica e amministrativa della società madre per quanto riguarda la redditività degli investimenti, disciplinata indirettamente ai sensi dell’, paragrafo 6, in una società controllata. Ciò consente in particolare alla società madre di approvare il piano finanziario annuale, o qualsiasi strumento equivalente, del gestore del sistema di stoccaggio e di introdurre limiti globali ai livelli di indebitamento della sua società controllata. Non è consentito alla società madre di dare istruzioni né per quanto riguarda le operazioni giornaliere, né in relazione a singole decisioni concernenti la costruzione o il miglioramento degli impianti di stoccaggio che non eccedono i termini del piano finanziario approvato o di qualsiasi strumento equivalente; e d) il proprietario del sistema di trasporto e il gestore del sistema di stoccaggio predispongono un programma di adempimenti, contenente le misure adottate per escludere comportamenti discriminatori e garantire che ne sia adeguatamente controllata l’osservanza. Il programma di adempimenti illustra gli obblighi specifici cui devono ottemperare i dipendenti per raggiungere tali obiettivi. La persona o l’organo responsabile del controllo del programma di adempimenti presenta ogni anno all’autorità di regolamentazione una relazione sulle misure adottate; tale relazione viene pubblicata. 3.   La Commissione può adottare orientamenti per garantire la piena ed effettiva osservanza del paragrafo 2 del presente articolo da parte del proprietario del sistema di trasporto o del gestore del sistema di stoccaggio. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 3.
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