Art. 17

Beni, apparecchiature, personale e identità

In vigore dal 13 lug 2009
Beni, apparecchiature, personale e identità 1.   I gestori dei sistemi di trasporto sono dotati di tutte le risorse umane, tecniche, materiali e finanziarie necessarie per assolvere gli obblighi che incombono loro a norma della presente direttiva e per svolgere l’attività di trasporto di gas, in particolare: a) i beni necessari per l’attività di trasporto di gas, compresa la rete di trasporto, sono proprietà del gestore del sistema di trasporto; b) il personale necessario per l’attività di trasporto di gas, compresa l’effettuazione di tutti i compiti dell’impresa, è assunto dal gestore del sistema di trasporto; c) il leasing di personale e la prestazione di servizi a favore o da parte di altre parti dell’impresa verticalmente integrata sono vietati. Un gestore del sistema di trasporto può, tuttavia, fornire servizi all’impresa verticalmente integrata a condizione che: i) la fornitura di tali servizi non operi una discriminazione tra gli utenti del sistema, sia a disposizione di tutti gli utenti del sistema secondo le stesse modalità e condizioni e non limiti, distorca o impedisca la concorrenza in materia di generazione o fornitura; e ii) le modalità e condizioni della fornitura di tali servizi siano approvate dall’autorità di regolamentazione; d) fatte salve le decisioni dell’organo di sorveglianza a norma dell’, le opportune risorse finanziarie per progetti d’investimento futuri e/o per la sostituzione di beni esistenti sono messe a disposizione del gestore del sistema di trasporto a tempo debito dall’impresa verticalmente integrata a seguito di una richiesta appropriata del gestore del sistema di trasporto. 2.   L’attività di trasporto di gas include almeno i seguenti compiti oltre a quelli elencati nell’: a) la rappresentanza del gestore del sistema di trasporto e i contatti con i terzi e con le autorità di regolamentazione; b) la rappresentanza del gestore del sistema di trasporto nell’ambito della Rete europea di gestori di sistemi di trasporto del gas (REGST del gas); c) la concessione e la gestione dell’accesso a terzi in modo non discriminatorio tra gli utenti o le categorie di utenti del sistema; d) la riscossione di tutti i corrispettivi collegati al sistema di trasporto, compresi corrispettivi per l’accesso, oneri di bilanciamento per servizi ausiliari quali il trattamento del gas, l’acquisto di servizi (costi di bilanciamento, energia per compensare le perdite); e) la gestione, la manutenzione e lo sviluppo di un sistema di trasporto sicuro, efficiente ed economico dal punto di vista dei costi; f) la programmazione degli investimenti per assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare una domanda ragionevole e di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti; g) la costituzione di appropriate imprese comuni, anche con uno o più gestori di sistemi di trasporto, borse dell’energia ed altri attori interessati, perseguendo gli obiettivo di sviluppare la creazione di mercati regionali o agevolare il processo di liberalizzazione; e h) tutti i servizi all’impresa, compresi i servizi giuridici, la contabilità e i servizi TI. 3.   I gestori dei sistemi di trasporto sono organizzati in una forma giuridica contemplata all’ della direttiva 68/151/CEE del Consiglio (17). 4.   Al gestore del sistema di trasporto è fatto divieto, per quanto riguarda l’identità dell’impresa, la politica di comunicazione e di marchio nonché i locali, di creare confusione circa l’identità distinta dell’impresa verticalmente integrata o di una parte di essa. 5.   Al gestore del sistema di trasporto è fatto divieto di condividere sistemi e attrezzature informatici, locali e sistemi di accesso di sicurezza con una parte dell’impresa verticalmente integrata e di utilizzare gli stessi consulenti o contraenti esterni per sistemi e attrezzature informatici e sistemi di accesso di sicurezza. 6.   I conti dei gestori dei sistemi di trasporto sono controllati da un revisore contabile diverso da quello che controlla l’impresa verticalmente integrata o parte di essa.
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