Art. 35
Designazione ed indipendenza delle autorità di regolamentazione
In vigore dal 13 lug 2009
Designazione ed indipendenza delle autorità di regolamentazione
1. Ciascuno Stato membro designa un’unica autorità nazionale di regolamentazione a livello nazionale.
2. Il paragrafo 1 del presente articolo lascia impregiudicata la designazione di altre autorità di regolamentazione a livello regionale in seno agli Stati membri, a condizione che vi sia un rappresentante ad alto livello a fini di rappresentanza e contatto a livello comunitario in seno al Comitato dei regolatori dell’Agenzia, a norma dell’, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 713/2009.
3. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, uno Stato membro può designare autorità di regolamentazione per piccoli sistemi situati in una regione geograficamente separata il cui consumo nel 2008 è inferiore al 3 % del consumo totale dello Stato membro di cui fa parte. Tale deroga lascia impregiudicata la designazione di un rappresentante ad alto livello a fini di rappresentanza e contatto a livello comunitario in seno al Comitato dei regolatori dell’Agenzia, a norma dell’, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 713/2009.
4. Gli Stati membri garantiscono l’indipendenza dell’autorità di regolamentazione e provvedono affinché essa eserciti i suoi poteri con imparzialità e trasparenza. A tal fine, gli Stati membri provvedono affinché, nell’esercizio delle competenze ad essa conferite dalla presente direttiva e dalla normativa connessa, l’autorità di regolamentazione:
a)
sia giuridicamente distinta e funzionalmente indipendente da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato;
b)
garantisca che il suo personale e le persone responsabili della sua gestione:
i)
agiscano in maniera indipendente da qualsiasi interesse commerciale; e
ii)
non sollecitino né accettino istruzioni dirette da alcun governo o da altri soggetti pubblici o privati nell’esercizio delle funzioni di regolamentazione. Tale requisito lascia impregiudicati la stretta cooperazione, se del caso, con altre pertinenti autorità nazionali, o gli orientamenti di politica generale elaborati dal governo, non connessi con i compiti e le competenze di regolamentazione di cui all’.
5. Per tutelare l’indipendenza dell’autorità di regolamentazione gli Stati membri provvedono in particolare affinché:
a)
l’autorità di regolamentazione possa prendere decisioni autonome, in maniera indipendente da qualsiasi organo politico, e disponga di dotazioni finanziarie annuali separate, di autonomia di esecuzione del bilancio assegnato e di risorse umane e finanziarie idonee allo svolgimento delle sue attività; e
b)
i membri del comitato dell’autorità di regolamentazione o, in assenza di un comitato, il personale direttivo superiore dell’autorità di regolamentazione siano nominati per un mandato prefissato compreso tra i cinque e i sette anni, rinnovabile una volta.
Relativamente alla lettera b) del primo comma, gli Stati membri istituiscono un sistema di rotazione adeguato per il comitato o il personale direttivo superiore. I membri del comitato o, in assenza di un comitato, il personale direttivo superiore possono essere revocati durante il loro mandato soltanto se non rispondono più ai requisiti prescritti dal presente articolo ovvero se hanno commesso irregolarità ai sensi della legge nazionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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