Art. 33
Apertura del mercato e reciprocità
In vigore dal 13 lug 2009
Apertura del mercato e reciprocità
1. Gli Stati membri provvedono affinché tra i clienti idonei rientrino:
a)
fino al 1o luglio 2004, i clienti idonei di cui all’, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 96/92/CE. Entro il 31 gennaio di ogni anno, gli Stati membri pubblicano i criteri per la definizione dei suddetti clienti idonei;
b)
a partire dal 1o luglio 2004, tutti i clienti non civili;
c)
a partire dal 1o luglio 2007, tutti i clienti.
2. Per evitare squilibri nell’apertura dei mercati dell’energia elettrica:
a)
i contratti di fornitura di energia elettrica conclusi con un cliente idoneo del sistema di un altro Stato membro non sono vietati se il cliente è considerato idoneo in entrambi i sistemi interessati; e
b)
qualora le operazioni di cui alla lettera a) siano rifiutate in quanto il cliente è idoneo soltanto in uno dei due sistemi, la Commissione, tenendo conto della situazione del mercato e dell’interesse comune, può obbligare la parte che rifiuta ad eseguire la fornitura richiesta, su domanda dello Stato membro in cui è situato il cliente idoneo.
Storico versioni
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