Art. 34

Linee dirette

In vigore dal 13 lug 2009
Linee dirette 1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie a consentire che: a) tutti i produttori e le imprese fornitrici di energia elettrica stabiliti nel loro territorio riforniscano mediante una linea diretta i propri impianti, le società controllate e i clienti idonei; e b) tutti i clienti idonei nel loro territorio sono riforniti mediante una linea diretta da un produttore e da imprese fornitrici. 2.   Gli Stati membri stabiliscono i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per la costruzione di linee dirette nel proprio territorio. Tali criteri devono essere obiettivi e non discriminatori. 3.   La possibilità di approvvigionamento mediante una linea diretta di cui al paragrafo 1 del presente articolo lascia impregiudicata la possibilità di concludere contratti di fornitura di energia elettrica a norma dell’. 4.   Gli Stati membri possono subordinare l’autorizzazione a costruire una linea diretta al diniego di accesso ai sistemi ai sensi dell’o, a seconda dei casi, all’avvio di una procedura di risoluzione delle controversie ai sensi dell’. 5.   Gli Stati membri possono negare l’autorizzazione di una linea diretta qualora il rilascio di tale autorizzazione ostacoli l’osservanza delle disposizioni dell’. Il rifiuto deve essere debitamente motivato.
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