Art. 14

Separazione dei proprietari dei sistemi di trasmissione

In vigore dal 13 lug 2009
Separazione dei proprietari dei sistemi di trasmissione 1.   Qualora sia stato nominato un gestore di sistemi indipendente un proprietario del sistema di trasmissione che fa parte di un’impresa verticalmente integrata è indipendente, quantomeno sotto il profilo della forma giuridica, dell’organizzazione e del potere decisionale, dalle altre attività non connesse alla trasmissione. 2.   Per garantire l’indipendenza del proprietario del sistema di trasmissione di cui al paragrafo 1, si applicano i seguenti criteri minimi: a) i responsabili della direzione dell’impresa proprietaria del sistema di trasmissione non devono far parte di strutture dell’impresa elettrica integrata responsabili, direttamente o indirettamente, della gestione quotidiana delle attività di generazione, distribuzione e fornitura di energia elettrica; b) devono essere adottate misure idonee ad assicurare che gli interessi professionali delle persone responsabili della direzione dell’impresa proprietaria del sistema di trasmissione siano presi in considerazione in modo da consentire loro di agire in maniera indipendente; e c) il proprietario del sistema di trasmissione predispone un programma di adempimenti, contenente le misure adottate per escludere comportamenti discriminatori e garantire che ne sia adeguatamente controllata l’osservanza. Il programma di adempimenti illustra gli obblighi specifici cui devono ottemperare i dipendenti per raggiungere questi obiettivi. La persona o l’organo responsabile del controllo del programma di adempimenti presenta ogni anno all’autorità di regolamentazione una relazione sulle misure adottate; tale relazione viene pubblicata. 3.   La Commissione può adottare orientamenti per garantire la piena ed effettiva osservanza del paragrafo 2 del presente articolo da parte del proprietario del sistema di trasmissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 2.
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