Art. 13
Gestore di sistemi indipendente
In vigore dal 13 lug 2009
Gestore di sistemi indipendente
1. Se il 3 settembre 2009 il sistema di trasmissione appartiene ad un’impresa verticalmente integrata gli Stati membri possono decidere di non applicare l’, paragrafo 1 e designare un gestore di sistemi indipendente su proposta del proprietario del sistema di trasmissione. Tale designazione è soggetta all’approvazione della Commissione.
2. Lo Stato membro può approvare e designare un gestore di sistemi indipendente solo se risultano soddisfatte le seguenti condizioni:
a)
il gestore candidato ha dimostrato di soddisfare le prescrizioni dell’, paragrafo 1, lettere b), c) e d);
b)
il gestore candidato ha dimostrato di disporre delle risorse finanziarie, tecniche, materiali ed umane necessarie per svolgere i compiti di cui all’;
c)
il gestore candidato si è impegnato a rispettare un piano decennale di sviluppo della rete controllato dall’autorità di regolamentazione;
d)
il proprietario del sistema di trasmissione ha dimostrato di essere in grado di ottemperare agli obblighi di cui al paragrafo 5. A tal fine, mette a disposizione tutti i progetti di accordi contrattuali stipulati con l’impresa candidata e con qualsiasi altra entità pertinente; e
e)
il gestore candidato ha dimostrato di essere in grado di ottemperare agli obblighi impostigli dal regolamento (CE) n. 714/2009 anche in ordine alla cooperazione tra gestori dei sistemi di trasmissione a livello europeo e regionale.
3. Le imprese che sono state certificate dall’autorità di regolamentazione in quanto conformi alle disposizioni di cui all’, paragrafo 2 del presente articolo sono approvate e designate dagli Stati membri come gestori di sistemi indipendenti. Si applica la procedura di certificazione di cui all’ della presente direttiva e all’ del regolamento (CE) n. 714/2009 o all’ della presente direttiva.
4. Ogni gestore di sistemi indipendente è responsabile della concessione e della gestione dell’accesso dei terzi, compresa la riscossione dei corrispettivi per l’accesso, dei corrispettivi della congestione, dei pagamenti nell’ambito del meccanismo di compensazione fra gestori dei sistemi di trasmissione di cui all’ del regolamento (CE) n. 714/2009, nonché del funzionamento, del mantenimento e dello sviluppo del sistema di trasmissione e della capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli, tramite l’adeguata programmazione degli investimenti. Nello sviluppare il sistema di trasmissione il gestore di sistemi indipendente è responsabile della pianificazione (compresa la procedura di autorizzazione), della costruzione e dell’entrata in servizio della nuova infrastruttura. A tal fine il gestore di sistemi indipendente agisce in qualità di gestore di sistema di trasmissione secondo le disposizioni del presente capo. Il proprietario dei sistemi di trasmissione non è responsabile della concessione né della gestione dell’accesso dei terzi né della programmazione degli investimenti.
5. Se è stato designato un gestore di sistemi indipendente, il proprietario del sistema di trasmissione deve:
a)
fornire ogni opportuna cooperazione e ausilio al gestore di sistemi indipendente nell’espletamento dei suoi compiti e, in particolare, fornirgli tutte le informazioni pertinenti;
b)
finanziare gli investimenti decisi dal gestore di sistemi indipendente e approvati dall’autorità di regolamentazione, ovvero dare il proprio assenso al finanziamento ad opera di altri soggetti interessati, compreso lo stesso gestore indipendente. I meccanismi d finanziamento all’uopo necessari sono approvati dall’autorità di regolamentazione. Prima di decidere in merito, quest’ultima consulta il proprietario del sistema di trasmissione e le altre parti interessate;
c)
garantire la copertura della responsabilità civile afferente gli attivi della rete, ad esclusione della responsabilità collegata all’esercizio delle attività del gestore di sistemi indipendente; e
d)
fornire le garanzie necessarie per facilitare il finanziamento di eventuali espansioni di rete, ad eccezione degli investimenti per i quali, ai sensi della lettera b), ha dato l’assenso a finanziamenti da parte di altri soggetti interessati, compreso il gestore di sistemi indipendente.
6. In stretta cooperazione con l’autorità di regolamentazione, l’autorità nazionale preposta alla tutela della concorrenza è dotata di tutti i poteri necessari per controllare efficacemente l’osservanza, da parte del proprietario del sistema di trasmissione, degli obblighi che ad esso incombono a norma del paragrafo 5.
Storico versioni
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