Art. 12

Compiti dei gestori del sistema di trasmissione

In vigore dal 13 lug 2009
Compiti dei gestori del sistema di trasmissione Ciascun gestore del sistema di trasmissione è tenuto a: a) garantire la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di trasmissione di energia elettrica, operare, mantenere e sviluppare, a condizioni economiche di mercato, sistemi di trasmissione sicuri, affidabili ed efficienti, tenendo nella debita considerazione l’ambiente; b) garantire mezzi adeguati a rispondere agli obblighi di servizio; c) contribuire alla sicurezza dell’approvvigionamento mediante un’adeguata capacità di trasmissione e affidabilità del sistema; d) gestire i flussi di elettricità sul sistema, tenendo conto degli scambi con altri sistemi interconnessi. A tal fine il gestore del sistema di trasmissione è responsabile della sicurezza, affidabilità ed efficienza della rete elettrica e in tale contesto deve assicurare la disponibilità di tutti i servizi ausiliari necessari, inclusi quelli forniti in risposta alla domanda, nella misura in cui tale disponibilità sia indipendente da ogni altro sistema di trasmissione con cui il suo sistema sia interconnesso; e) fornire, al gestore di ogni altro sistema interconnesso con il proprio, informazioni sufficienti a garantire il funzionamento sicuro ed efficiente, lo sviluppo coordinato e l’interoperabilità del sistema interconnesso; f) assicurare la non discriminazione tra gli utenti o le categorie di utenti del sistema, in particolare a favore delle sue imprese collegate; g) fornire agli utenti del sistema le informazioni necessarie ad un efficiente accesso al sistema; e h) riscuotere le rendite da congestione e i pagamenti nell’ambito del meccanismo di compensazione fra gestori dei sistemi di trasmissione conformemente all’ del regolamento (CE) n. 714/2009, concedendo l’accesso a terzi e gestendolo nonché fornendo spiegazioni motivate qualora tale accesso sia negato, sotto il controllo delle autorità di regolamentazione nazionali; nell’espletamento dei loro compiti ai sensi del presente articolo i gestori dei sistemi di trasmissione si adoperano in primo luogo per promuovere l’integrazione del mercato.
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