Art. 4

In vigore dal 13 lug 2009
1.   Gli Stati membri non possono né vietare né esigere che i trattori siano muniti di una o più piattaforme di carico. 2.   Gli Stati membri non possono vietare che sulle piattaforme di carico siano trasportati prodotti di cui consentono il trasporto sui rimorchi impiegati nell’attività agricola o forestale. Entro i limiti previsti dal costruttore, essi autorizzano un carico massimo pari almeno all’80 % del peso a vuoto del trattore in ordine di marcia.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2009:60:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo